Sentenza 16 aprile – 5 maggio 2014, n.112

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 20
  • Data fonte: 07/05/2014
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Sanzioni disciplinari nei confronti del personale di pubblica sicurezza - Destituzione di diritto in caso di sottoposizione ad una misura di sicurezza personale, ovvero ad una misura di prevenzione. - D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti), art. 8, comma 1, lettera c). - (T-140112)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, primo comma, lettera c), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo per la Sardegna con l’ordinanza in epigrafe.

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