Sentenza 20 febbraio – 4 maggio 2018, n.87

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni varie autoqualificate come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica per Regioni, Province autonome ed Enti locali - Considerazione, per la determinazione delle entrate e delle spese finali, limitatamente all'anno 2016, del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento - Riduzione dei trasferimenti correnti agli Enti locali delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome in ipotesi di scostamento dai saldi obiettivo - Modalità concertative e comunicative per la rideterminazione degli obiettivi in caso di autorizzazione regionale al peggioramento del saldo a seguito di un aumento degli impegni di spesa in conto capitale. - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», art. 1, commi 709, 711, 723, lettera a), terzo periodo, e 730. - (T-180094)

Thesaurus: Amministrazione pubblica

Abstract:

Con il presente atto la Corte Costituzionale dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma  711, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, promossa in riferimento agli artt. 3,  81, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonchè agli artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. Dichiara quindi non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art.1, commi 709, 711, secondo periodo, 723, lettera a), terzo periodo, e 730, della legge n. 208 del 2015, promosse, in  riferimento  agli  artt. 97, secondo comma, 117 e 119 Cost., al principio di leale collaborazione  e  agli artt. 79, 80, 81 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonchè in relazione agli artt. 17, 18 e 19  del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 e all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992,  n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonchè la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con  i ricorsi indicati in epigrafe. 

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