Sentenza 20 giugno – 12 luglio 2017, n. 166

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 29
  • Data fonte: 19/07/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Previdenza - Regime dei contributi versati all'estero e trasferiti in Italia - Disposizione di interpretazione autentica che ridetermina la retribuzione pensionabile. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», art. 1, comma 777. - (T-170166)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», sollevata – in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificati e resi esecutivi con legge 4 agosto 1955, n. 848 – dalla Corte di cassazione, sezione lavoro. 

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