Sentenza 21 febbraio – 20 aprile 2018, n. 83

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 17
  • Data fonte: 26/04/2018
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Disposizioni in materia di impresa (agevolazioni concesse all'imprenditoria femminile: esclusione della revoca e del recupero anche quando siano ne siano venuti meno i presupposti) e banca (Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale spa: intervento in controgaranzia limitato ai soli Confidi aventi sede operativa in Veneto). - Legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilita' regionale 2017), artt. 79, comma 1, e 83, comma 1. - (T-180083)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara relativamente alla legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017) l’illegittimità costituzionale dell’art. 79, comma 1 e dell’art. 83, comma 1 limitatamente alle parole «aventi sede operativa in Veneto». Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 79 in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 107 del Trattato sul  funzionamento dell’Unione europea, come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130.

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