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- Emanante: Corte Costituzionale
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 14
- Data fonte: 04/04/2018
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Previdenza - Avvocati iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza, titolari anche di pensione di vecchiaia nella gestione INPS - Sanzioni per omessa o tardiva presentazione della domanda di iscrizione. - Legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), artt. 10 e 22, secondo comma. - (T-180067)
Thesaurus: Lavoro
Abstract:
Con il presente atto la Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 22, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo, con l’ordinanza indicata in epigrafe. Inoltre dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 22, secondo comma, della medesima legge 576/1980, sollevate, in riferimento all’art. 53, primo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Palermo.