Sentenza 21 febbraio – 30 marzo 2018, n. 67

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 14
  • Data fonte: 04/04/2018
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Previdenza - Avvocati iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza, titolari anche di pensione di vecchiaia nella gestione INPS - Sanzioni per omessa o tardiva presentazione della domanda di iscrizione. - Legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), artt. 10 e 22, secondo comma. - (T-180067)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 22, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema  previdenziale  forense), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e  38,  secondo  comma,  della Costituzione, dal Tribunale ordinario  di  Palermo,  con  l’ordinanza indicata in epigrafe. Inoltre dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 22, secondo comma, della medesima legge 576/1980, sollevate, in riferimento all’art. 53, primo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Palermo.

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