Sentenza 21 maggio – 4 giugno 2014, n.156

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 25
  • Data fonte: 11/06/2014
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Previdenza - Contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria - Norma di interpretazione autentica che individua, quali destinatari della imposizione contributiva, sia ex-dipendenti già collocati a riposo che lavoratori ancora in servizio. - Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) - convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - art. 18, comma 19. - (T-140156)

Thesaurus: Welfare state, Lavoro

Abstract:

Con il presente atto si dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, sollevata dal Tribunale ordinario di Alessandria, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, e dalla Corte di appello di Torino, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà individuali (CEDU), firmata a  Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, con le ordinanze in epigrafe. 

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