Sentenza 23 febbraio – 3 marzo 2011, n.69

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 11
  • Data fonte: 09/03/2011
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Costituzione e intervento in giudizio - Costituzione della Regione Campania deliberata dal coordinatore dell'Avvocatura regionale, anzichè dalla Giunta regionale - Ratifica della Giunta intervenuta oltre i termini perentori di costituzione - Inammissibilità. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 32, ultimo comma; legge statutaria 28 maggio 2009, n. 6, art. 51. Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Campania - Modifica dell'art. 81 della legge della Regione Campania n. 1/2008 - Estensione delle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006 alla "dirigenza di primo livello" che abbia prestato servizio a tempo determinato presso le aziende sanitarie, al personale del comparto e alla dirigenza delle aziende ospedaliere universitarie che svolge in via esclusiva attivita' di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le medesime aziende - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, nonchè dei principi fondamentali della legislazione statale nella materia di legislazione concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, art. 1, commi 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63 (modificativo dell'art. 81 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1). - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 71, 72, 73 e 74; d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (convertito nella legge 3 agosto 2009, n.102), art. 17, commi 10, 11, 12 e 13. Ambiente - Norme della Regione Campania - Modifica dell'art. 32-bis della legge della Regione Campania n. 4 del 2007 - Consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti - Cessazione e trasferimento delle funzioni alle province, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi con decorrenza solo "dal momento dell'avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore" - Contrasto con la vigente disciplina statale con conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, art. 1, comma 69, che modifica l'art. 32-bis della legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); d.l. 30 dicembre 2009, n. 195 (convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26), art. 11. Impiego pubblico - Norme della Regione Campania - Disposizioni in materia di trattamento indennitario spettante agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania - Previsione che al termine della legislatura la Giunta regionale provvede alla remissione al Consiglio delle quote necessarie alla copertura delle spese di liquidazione accertate ad avvenuta elezione relativamente ai Consiglieri non rieletti - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, art. 1, comma 83, che modifica l'art. 3 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l). Impiego pubblico - Norme della Regione Campania - Dipendenti del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti strumentali della regione - Possibilità, con almeno otto anni di anzianita' lavorativa, di presentare domanda per la risoluzione del rapporto di lavoro per gli anni 2010-2012, dietro corresponsione di incentivi economici fino ad un massimo di trentasei mensilita' per il personale non dirigente e fino ad un massimo di trenta mensilità per il personale dirigenziale - Contrasto con le disposizioni statali che riservano alla contrattazione collettiva la determinazione delle regole del rapporto di lavoro con conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, art. 1, commi 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 91. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l); d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50. (011C0137)

Thesaurus: Contratti di lavoro

Abstract:

Con il presente atto si dichiara l’inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione Campania e degli interventi proposti dalla Federazione Precari della Sanità Campana, la FP – CGIL – Medici Campania e il Coordinamento Italiano Medici Ospedalieri – Associazione sindacale Medici Dirigenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti. Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 55 a 63, comma 69 e commi da 84 a 91 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010)». Si dichiara, inoltre, non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell’art. 1, comma 83, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010, promossa con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

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