Sentenza 23 febbraio – 3 marzo 2011, n.71

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 11
  • Data fonte: 09/03/2011
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Personale non direttivo delle Forze Armate - Indennità di ausiliaria - Personale già in posizione di ausiliaria alla data del 31 agosto 1995 - Previsione, ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria, del mantenimento dei livelli retributivi stabiliti dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1993, n. 23 - Eccepita inammissibilità della questione per omessa motivazione sulla rilevanza - Reiezione. - D.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 31, comma 4. - Costituzione, art. 3. Impiego pubblico - Personale non direttivo delle Forze Armate - Indennita' di ausiliaria - Personale già in posizione di ausiliaria alla data del 31 agosto 1995 - Previsione, ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria, del mantenimento dei livelli retributivi stabiliti dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1993, n. 23 - Sopravvenuta abrogazione della disposizione denunciata - Eccepita inammissibilità della questione per difetto di rilevanza della questione - Reiezione. - D.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 31, comma 4. - Costituzione, art. 3. Impiego pubblico - Personale non direttivo delle Forze Armate - Indennità di ausiliaria - Personale già in posizione di ausiliaria alla data del 31 agosto 1995 - Previsione, ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria, del mantenimento dei livelli retributivi stabiliti dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1993, n. 23 - Ritenuta lesione del principio del legittimo affidamento - Esclusione - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 31, comma 4. - Costituzione, art. 3. (011C0139)

Thesaurus: Contratti di lavoro

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196 (Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia. 

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