Sentenza 23 gennaio – 1 marzo 2018, n. 38

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 10
  • Data fonte: 07/03/2018
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Impiego pubblico regionale e locale - Incentivi previdenziali per favorire il ricambio generazionale - Riduzione dell'orario di lavoro a tempo pieno negli ultimi tre anni di servizio per il personale in procinto di essere collocato a riposo - Contestuale corresponsione, da parte dell'amministrazione, dei contributi riferiti alla prestazione a tempo pieno. - Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), artt. 12, comma 6, e 21, comma 1. - (T-180038)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia  di  sistema  integrato del pubblico impiego regionale e locale), limitatamente alle parole: «; contestualmente l’amministrazione di appartenenza provvede, per tale personale e per il corrispondente periodo, al versamento dei contributi di previdenza e quiescenza riferiti al rapporto di  lavoro a tempo pieno». Dichiara inoltre cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2016, promossa, in riferimento all’art. 4, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

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