Sentenza 24 – 28 marzo 2014, n.60/2014

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 15
  • Data fonte: 02/04/2014
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Università - Ricercatori e professori universitari - Imposizione di vincoli e limiti alle assunzioni. - Decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 gennaio 2009, n. 1, art. 1, commi 1 e 3. - (T-140060)

Thesaurus: Lavoro, Istruzione universitaria

Abstract:

Con il presente atto si dichiarano, relativamente al decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180: non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 3 dell’art. sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 33 e 97 della Costituzione; inammissibili la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, secondo periodo, «nella parte in cui subordina la non operatività del blocco delle assunzioni per i ricercatori universitari all’avvenuto espletamento – vale a dire, all’avvenuta conclusione – della  procedura  concorsuale alla data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 2009, n. 1, di conversione del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180» e la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, «nella parte in cui, nel prevedere il divieto di assunzione – a carico delle universita’ “non virtuose” – non prevede anche una sospensione del termine di durata delle idoneità conseguite nei concorsi di ricercatore e professore universitario, per tutto il tempo in  cui opera il divieto di assunzione».. 

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