Sentenza 25 settembre – 12 ottobre 2018, n. 185

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 41
  • Data fonte: 17/10/2018
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Terzo settore - Accreditamento e finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato - Organismo nazionale di controllo e Organismi territoriali di controllo: composizione e funzioni - Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale: modalità di funzionamento e di utilizzo delle relative risorse. - Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo l, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64, 65 e 72, quest'ultimo anche in relazione all'art. 73. - (T-180185)

Thesaurus: Politiche sociali

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara rilevante in tale giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell’art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nei confronti del soggetto appartenente alla carriera diplomatica il quale alla data di suo collocamento a riposo risulti assegnato ad una sede di servizio all’estero, ai fini pensionistici la retribuzione di posizione venga computata soltanto nella «…misura minima prevista dalle disposizioni applicabili…» anzichè in misura correlata al grado rivestito da quel soggetto e alle funzioni a lui conferibili avuto riguardo al grado stesso, e per l’effetto: solleva la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell’art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, in riferimento all’art. 3 della Costituzione; sospende il giudizio stesso sino alla comunicazione della decisione che la Corte costituzionale adotterà sulla predetta questione di legittimità costituzionale; dispone che gli atti del giudizio medesimo vengano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale; dispone che la presente ordinanza sia notificata in forma integrale alle parti in causa, nonchè al Presidente del  Consiglio dei ministri; dispone che la presente ordinanza sia  comunicata  al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. 

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