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- Emanante: Corte costituzionale
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 29
- Data fonte: 19/07/2017
Thesaurus: Lavoro
Abstract:
Con il presente atto la Corte, in relazione alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 dichiara: l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 219 nella parte in cui si applica anche alle amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 228, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, della Costituzione, dalla Regione Veneto; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 236, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16 e 79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 e all’art. 117, quarto comma, Cost., «in combinazione con l’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001» e, in riferimento agli artt. 8, numero 1) e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, agli artt. 3, 97 e 117, quarto comma, Cost., «in combinazione con l’art. 10 legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 505 e 510, 512 ,515, 516, 517, 548 e 549; e commi 469, 470, 672, 675 e 676.