Sentenza 3 – 14 luglio 2017, n. 191

  • Emanante: Corte costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 29
  • Data fonte: 19/07/2017
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni varie per il contenimento della spesa in materia di impiego pubblico (dirigenza; trattamento accessorio; assunzioni a tempo indeterminato; oneri per i rinnovi contrattuali) - Obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionamento esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori - Limite ai compensi massimi di amministratori, dirigenti e dipendenti delle società a controllo pubblico - Obbligo di pubblicazione di informazioni concernenti il conferimento degli incarichi e dei compensi - Obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di approvazione, comunicazione e pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro - Responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti in caso di inosservanza. - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», art. 1, commi 219, 228, 236, 469, secondo periodo, 470, 505, 510, 512, 515, 516, 517, 548, 549, 672, 675 e 676. - (T-170191)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto la Corte, in relazione alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 dichiara: l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 219 nella parte in cui si applica anche alle amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome di  Trento  e di Bolzano; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 228, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, della Costituzione, dalla Regione Veneto; non  fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 236, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16 e 79 del  d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 e all’art. 117, quarto comma, Cost., «in  combinazione con l’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001» e,  in riferimento agli artt. 8, numero 1) e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, agli artt. 3, 97 e 117, quarto comma, Cost., «in  combinazione con l’art. 10 legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia  autonoma di Trento; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 505 e 510, 512 ,515, 516, 517, 548 e 549; e commi 469, 470, 672, 675 e 676.

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