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- Emanante: Corte Costituzionale
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 30
- Data fonte: 25/07/2018
Thesaurus: Formazione, Lavoro
Abstract:
Con il presente atto la Corte dichiara: non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 120 della Costituzione, e, in connessione con l’art. 3, dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 114, primo comma, 117, 118, primo e terzo comma, e 120, secondo comma, Cost., e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 40 del 2017, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 120 Cost., con il ricorso iscritto al n. 43 del registro ricorsi 2017; non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 40 del 2017, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento all’art. 119, primo comma, Cost., e dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 97, 117 e 119, primo comma, Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe.