Sentenza 6 febbraio – 1 marzo 2018, n. 39

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 10
  • Data fonte: 07/03/2018
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Previdenza - Trattamento di quiescenza dei militari che cessino dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione - Costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS per il periodo di servizio prestato - Esclusione dal computo, secondo il diritto vivente, del beneficio della maggiorazione di un terzo per il servizio di volo. - Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), art. 124, primo comma. - (T-180039)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 124, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, giudice unico delle pensioni, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe. 

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