Sentenza 7 – 10 aprile 2014, n.87

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 17
  • Data fonte: 16/04/2014
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Cantieri comunali per l'occupazione - Assunzioni in deroga ai limiti massimi di spesa per le assunzioni a termine posti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010. - Legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2013, n. 4 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013, all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti i cantieri comunali), art. 2. - (T-140087)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto si dichiara, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2013, n. 4 (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013, all’articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti i cantieri comunali), nel testo sia originario, sia come sostituito dall’art. 1 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 aprile 2013, n. 9 (Interventi urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale). Dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 2 agosto 2013, n. 21 (Sostegno alle povertà e interventi vari). 

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