Sentenza 7 – 8 giugno 2011, n.175

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 26
  • Data fonte: 15/06/2011
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione all'esercizio della professione forense - Possibilità, secondo il "diritto vivente", di motivare i giudizi di non ammissione dei candidati con l'attribuzione di un mero punteggio numerico - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza e di imparzialità della pubblica amministrazione e degli interessi all'accesso al lavoro ed all'adeguatezza e preparazione della classe forense, nonchè asserita violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Esclusione - Genericita' ed astrattezza di talune censure - Inconferenza di uno degli evocati parametri - Non fondatezza delle questioni. - R.d. 22 gennaio 1934, n. 37, artt. 17-bis, secondo comma, 23, quinto comma, e 24, primo comma, nel testo novellato dal d.l. 21 maggio 2003, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180). - Costituzione, artt. 3, 4, 24, 41, 97 e 117. (011C0385)

Thesaurus: Contratti di lavoro

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 17-bis, comma 2, 23, quinto comma,  24, primo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), come novellato dal decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio  2003, n. 180, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 41, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con le ordinanze indicate in epigrafe. 

 

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