Sentenza 7 febbraio – 23 marzo 2018, n. 58

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 13
  • Data fonte: 28/03/2018
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Industria - Stabilimenti di interesse strategico nazionale - Provvedimento di sequestro giudiziario riferito ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori - Condizioni e limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa. - Decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 (Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonchè per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), art. 3; legge 6 agosto 2015, n. 132 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), artt. 1, comma 2, e 21-octies. - (T-180058

Thesaurus: Condizioni di lavoro

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 (Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonchè per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) e degli artt. 1, comma 2, e 21-octies della legge 6 agosto 2015, n. 132 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria). 

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