![](https://www.inapp.gov.it/wp-content/uploads/2023/01/normestatali.webp)
- Emanante: Corte Costituzionale
- Fonte: B.U.R.
- Numero fonte: 25
- Data fonte: 20/06/2018
Thesaurus: Istruzione
Abstract:
Con il presente atto la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2016, n. 14 (Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione): nella parte in cui introduce il comma 3 dell’art. 13-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 giugno 2000, n. 12 (Autonomia delle scuole), limitatamente all’esclusione del carattere sempre collegiale dell’organo chiamato a svolgere le verifiche e ad esprimere la proposta di valutazione e nella parte in cui introduce il comma 4 dell’art. 13-bis della legge prov. Bolzano n. 12 del 2000;
Dichiara inolte estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, e dell’art. 4, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2016, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri..