Sentenza 9 – 18 luglio 2014, n.215

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 31
  • Data fonte: 23/07/2014
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Assistenza - Indennità di mobilità - Lavoratori interinali successivamente stabilizzati - Anzianità aziendale utile. - Legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), art. 16. - (T-140215)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto si dichiarano non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223  (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione  di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevate dalla Corte d’appello di Venezia, sezione lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. 

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