Sentenza 9 gennaio – 23 febbraio 2018, n. 36

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 9
  • Data fonte: 28/02/2018
Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti. Amministrazione pubblica - Norme per la semplificazione e l'accelerazione di determinati procedimenti amministrativi riguardanti insediamenti produttivi, opere o attività ritenute strategiche per i loro positivi effetti sull'economia o sull'occupazione - Modalità di esercizio del potere sostitutivo nei casi di inerzia regionale e locale, determinate previa intesa in Conferenza unificata. - Decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2016, n. 194 (Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124), art. 5, commi 1 e 2. - (T-180036)

Thesaurus: Amministrazione, Occupazione

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Veneto, nei confronti dello Stato, in relazione all’art. 5, comma 1, del d.P.R. 12 settembre 2016, n. 194 (Regolamento recante norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124). Dichiara quindi che spettava allo Stato adottare l’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 194 del 2016. 

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