Basilicata – Legge regionale 20 novembre 2017, n. 30

  • Emanante: Presidente della Giunta Regionale
  • Regione: Basilicata
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 46
  • Data fonte: 21/11/2017
Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva.

Thesaurus: Professioni

Abstract:

Con il presente atto la Regione, in attuazione degli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, nell’ambito delle finalità e dei diritti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persona handicappate) e successive modifiche, in ottemperanza alle tutele e ai principi previsti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d’Europa il 5 novembre 1992, in armonia con le risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, n. C187 e 7 dicembre 1988, n. C379, promuove il riconoscimento, la diffusione, l’acquisizione e l’uso della lingua italiana dei segni, di seguito denominata LIS. La promozione del riconoscimento della LIS da parte della Regione, in armonia con i principi della libertà di scelta e di non discriminazione, è finalizzata all’attuazione del diritto di tutte le persone sorde alla comunicazione e all’accesso alle informazioni, alle attività culturali, ai servizi della pubblica amministrazione, per gli aspetti di propria competenza, e, in relazione agli enti da essa dipendenti. La Regione promuove l’eliminazione di ogni forma di discriminazione, sulla base della disabilità, ossia, come indicato nell’articolo 2 della convenzione ONU sul diritto delle persone con disabilità, qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. La discriminazione comprende il rifiuto di un accomodamento ragionevole.

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Legge regionale 20 novembre 2017, n. 30