Calabria – Ordinanza Presidente Regione 19 marzo 2021, n. 15

  • Emanante: Il Presidente della Regione
  • Regione: Calabria
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 37
  • Data fonte: 12/05/2021
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative alla diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 nel territorio regionale

Thesaurus: Covid-19

Abstract:

La presente Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, detta nuove disposizioni relative alla diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 nel territorio regionale, ferme restando le misure statali e regionali vigenti emanate precedentemente per l’emergenza in corso. In particolare nell’ allegato 1 al presente provvedimento, elenca i laboratori della regione abilitati all’esecuzione del test molecolare su tampone rino-faringeo per la ricerca di RNA del SARS-CoV-2. L’elenco aggiornato è trasmesso al Ministero della Salute, e per i laboratori sono previsti alcuni obblighi, elencati nel provvedimento, per garantire una corretta esecuzione della prestazione. Si definisce una tariffa, come unico riferimento per l’esecuzione del singolo test molecolare, per i privati cittadini che ne facciano richiesta per esigenze individuali connesse ai viaggi all’estero, e per motivi lavorativi, per le strutture sanitarie private che vogliono implementare uno screening di verifica sul personale avvalendosi del predetto test. Si determina l’importo della prestazione e la tariffa viene fissata in Euro 61,59; questa si applica per i laboratori pubblici già presenti nell’elenco regionale, e per le prestazioni effettuate su richiesta dai privati. Si stabilisce la possibilità per i laboratori pubblici e privati di stipulare eventuali convenzioni, che prevedono un abbattimento tariffario in funzione dei volumi di prestazioni richieste. Sono inoltre adottate nel seguente provvedimento, alcune raccomandazioni ad interim per il corretto prelievo, conservazione e analisi del tampone rino/orofaringeo per la diagnosi di Covid-19; si stabilisce anche una più ampia regolamentazione delle procedure inerenti l’esecuzione dei test antigenici rapidi. Tutti i laboratori di analisi e di patologia clinica, accreditati dal SSR, possono considerarsi abilitati a eseguire, per conto di privati cittadini, il tampone rapido con lettura visiva e senza utilizzo di strumentazione. Rimangono efficaci le disposizioni regionali vigenti non in contrasto con quanto previsto nella presente Ordinanza, e le altre disposizioni emergenziali. A seguito di ulteriori sviluppi della situazione epidemiologica locale e regionale, le disposizioni della presente Ordinanza potranno essere rimodulate. 

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Ordinanza Presidente Regione 19 marzo 2021, n. 15