Lazio – Legge regionale 29 novembre 2019, n. 26

  • Emanante: Presidente Giunta Regionale
  • Regione: Lazio
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 97
  • Data fonte: 03/12/2019
Misure a sostegno dei lavoratori socialmente utili: stabilizzazione occupazionale e contributi per la fuoriuscita volontaria dal bacino regionale

Thesaurus: Lavoro, Politiche sociali

Abstract:

La Regione, nel rispetto degli articoli 3, 4, 35 e 117, terzo comma, della Costituzione, promuove misure e interventi volti a garantire alla persona un lavoro sicuro e dignitoso e, in raccordo con le previsioni della legge regionale 22 luglio 2002, n. 21 (Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell’ambito di politiche attive del lavoro) e successive modifiche, promuove azioni finalizzate a realizzare, nel corso del triennio 2020-2022, il completo svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, di seguito denominati lavoratori. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nei confronti dei lavoratori di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144) e di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2000, n. 1799 (Legge regionale 25 luglio 1996, n. 29, capo IV. Interventi quadro di promozione e sostegno agli enti utilizzatori di lavoratori socialmente utili che hanno avuto in attività, al 30 aprile 2000, lavoratori che non possono percepire l’assegno di utilizzo previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Modalità di approvazione e di finanziamento dei progetti. Capitoli 24129 e 24130. Esercizio finanziario 2000).

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Legge regionale 29 novembre 2019, n. 26