Veneto – Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 31

  • Emanante: Presidente Giunta Regionale
  • Regione: Veneto
  • Fonte: B.U.R.
  • Numero fonte: 101
  • Data fonte: 09/10/2018
Armonizzazione dei fondi del personale regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Thesaurus: Lavoro, Amministrazione

Abstract:

Ai sensi dell’articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, nonché ai sensi dell’articolo 12 “Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale”, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010” e dell’articolo 27, comma 4, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 “Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”””, al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale della Città metropolitana di Venezia e delle altre province transitato nei ruoli della Regione, il fondo per il trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale afferente all’area del comparto, alla data del 1° gennaio 2018 è determinato nella sua componente stabile in complessivi euro 20.739.637,32.

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Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 31