Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale

Thesaurus: Emergenza sanitaria, Istruzione, Formazione

Abstract:

Il comma 1 del Decreto-Legge prevede, fino al 31 dicembre, termine dello stato di emergenza, l’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 anche per il personale dei servizi educativi per l’infanzia, di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 65/2017, dei corsi serali e dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA.), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Per tale personale il controllo è affidato ai dirigenti scolastici e ai responsabili dei servizi educativi e formativi. In caso di violazione dell’obbligo, oltre alla sanzione pecuniaria è prevista la sospensione dal servizio. I commi 2 e 3 prevedono analogamente fino al 31 dicembre 2021, che chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, quindi anche i genitori degli alunni, indipendentemente dalla fascia di età debba possedere ed esibire il green pass. In merito alla corretta applicazione dei commi 2 e 3 l’ANCI ha prontamente chiesto al Ministero dell’istruzione di sapere se in tale obbligo sono compresi i genitori che accedono alla struttura per un tempo inferiore ai 15 minuti, fermo restando il rispetto delle altre misure di sicurezza. Va segnalato, altresì, che la disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. La norma contenuta nel comma 4 specifica, inoltre, che per il personale esterno che accede nelle strutture per ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del green pass oltre che dai dirigenti scolastici e responsabili delle istituzioni scolastiche ed educative, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Sulla previsione della doppia verifica, che sembra duplicare il controllo nello stesso luogo sulla medesima persona, ANCI ha chiesto al Ministero dell’istruzione di avere indicazioni più precise. Il comma 5 stabilisce che in caso di violazione dell’obbligo per dirigenti scolastici, responsabili, istituzioni e datori di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro. Per il personale è prevista la sospensione dal servizio. Il Decreto-Legge in oggetto è stato abrogato dall’articolo 1, comma 2, della Legge 24 settembre 2021, n. 133 (vedi Comunicato del Ministero della Giustizia).

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