Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60

  • Emanante: Stato
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 112
  • Data fonte: 16/05/2017
Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Thesaurus: Educazione

Abstract:

Per dare attuazione alla promozione e valorizzazione della cultura umanistica e della creatività, le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia prevedono, nel Piano triennale dell’offerta  formativa,  attività  teoriche e pratiche di studio,   approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito  artistico,  musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico,  paesaggistico, linguistico, filosofico,  storico,  archeologico,  storico-artistico, demo-etno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale. La progettualità delle istituzioni  scolastiche, espressa  nel Piano triennale dell’offerta formativa, si realizza mediante percorsi curricolari, anche in verticale,  in alternanza  scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche, e può essere programmata  in rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di  istituti  e luoghi della cultura, nonché  di enti  locali e  di  altri  soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale.

 

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