Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale

Thesaurus: Tecnologia, Razionalizzazione

Abstract:

Il Codice della PA Digitale (CAD) stabiliva che le amministrazioni, attenendosi alle linee guida emanate da DigitPA, predisponessero apposite convenzioni per permettere l’accesso alle banche dati di cui sono titolari. La riforma del Codice ha introdotto un aspetto significativo ossia l’esistenza di linee guida specifiche a cui le amministrazioni devono attenersi. L’articolo 58, comma 2, del CAD, modificato dal Decreto legislativo n.235/2010 prevedeva che le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predisponessero, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico (disposizione in vigore fino al 18 agosto 2014). Dal 19 agosto 2014 entra in vigore la seguente disposizione:  Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito  degli  accessi  alle  proprie basi di dati alle  altre  amministrazioni  mediante  la  cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1,  lettera  e).  L’Agenzia per l’Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei  dati personali  e  le  amministrazioni  interessate   alla   comunicazione telematica,  definisce  entro  novanta   giorni   gli   standard   di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi. Il 13 novembre 2014 è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce la nuove regole tecniche per il documento informatico in merito alla sua formazione, archiviazione e trasmissione con strumenti informatici e telematici.

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