Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013

  • Emanante: Presidenza del Consiglio dei Ministri
  • Fonte: Supplementi Ordinari
  • Numero fonte: 20
  • Data fonte: 12/03/2014
Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005

Thesaurus: Tecnologia, Razionalizzazione

Abstract:

Il presente decreto, adottato ai sensi dell’art. 71 del  CAD, stabilisce le regole tecniche previste dall’art. 20, commi 3 e 5-bis, dall’art. 23-ter, comma 4, dall’art. 43, commi 1 e 3, dall’art. 44  e dall’art. 44-bis dello stesso Codice.Tali disposizioni si applicano alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istat, ai soggetti privati ai sensi dell’art. 3 del DPR 445/2000, nonche’ ai soggetti  esterni a cui e’ eventualmente affidata la gestione o  la  conservazione  dei documenti informatici. Le  presenti  regole tecniche si applicano nel  rispetto  della  disciplina  rilevante  in materia di tutela dei dati personali e, in particolare, del Codice in materia  di  protezione  dei  dati?? personali,  di  cui  al   decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le specifiche tecniche relative alle regole tecniche   sono  indicate  nell’allegato  n.  2  relativo  ai formati,  nell’allegato  n.  3  relativo  agli  standard  tecnici  di riferimento per la formazione, la gestione  e  la  conservazione  dei documenti informatici, nell’allegato n. 4  relativo  alle  specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione e nell’allegato n. 5 relativo ai metadati.

Il presente decreto, adottato ai sensi dell’art. 71 del  CAD, stabilisce le regole tecniche previste dall’art. 20, commi 3 e 5-bis, dall’art. 23-ter, comma 4, dall’art. 43, commi 1 e 3, dall’art. 44  e dall’art. 44-bis dello stesso Codice.Tali disposizioni si applicano alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istat, ai soggetti privati ai sensi dell’art. 3 del DPR 445/2000, nonche’ ai soggetti  esterni a cui e’ eventualmente affidata la gestione o  la  conservazione  dei documenti informatici. Le  presenti  regole tecniche si applicano nel  rispetto  della  disciplina  rilevante  in materia di tutela dei dati personali e, in particolare, del Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le specifiche tecniche relative alle regole tecniche   sono  indicate  nell’allegato  n.  2  relativo  ai formati,  nell’allegato  n.  3  relativo  agli  standard  tecnici  di riferimento per la formazione, la gestione  e  la  conservazione  dei documenti informatici, nell’allegato n. 4  relativo  alle  specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione e nell’allegato n. 5 relativo ai metadati.

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