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- Emanante: Presidenza della Repubblica
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 140
- Data fonte: 17/06/2016
Thesaurus: Razionalizzazione
Abstract:
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 10, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente regolamento riordina
le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance
trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13
e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con esclusione
di quelle di cui all’articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del
predetto decreto legislativo. Restano ferme le funzioni di coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di valutazione e controllo strategico nei confronti delle
amministrazioni dello Stato. Nelle more dell’adozione del decreto legislativo attuativo dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124, le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione
nei confronti delle regioni e degli enti locali, nonché legislativo nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente
con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative
norme di attuazione.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 10, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente regolamento riordina
le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance
trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13
e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con esclusione
di quelle di cui all’articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del
predetto decreto legislativo. Restano ferme le funzioni di coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di valutazione e controllo strategico nei confronti delle
amministrazioni dello Stato. Nelle more dell’adozione del decreto legislativo attuativo dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124, le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione
nei confronti delle regioni e degli enti locali, nonché legislativo nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente
con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative
norme di attuazione.