Legge 22 giugno 2016, n. 112

  • Emanante: Stato
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 146
  • Data fonte: 24/06/2016
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

Thesaurus: Inclusione sociale

Abstract:

La legge in oggetto c.d. ‘dopo di noi’ approvata alla Camera in via definitiva introduce misure di assistenza cura e protezione in favore delle persone con ‘disabilità grave’ prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o poiché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, e agevola le erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust nonché di vincoli di destinazione di beni immobili e mobili registrati, e di fondi speciali in favore dei citati soggetti. L’articolo 1 individua le finalità della legge che, in linea generale, in attuazione dei principi costituzionali, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è diretta a favorire il benessere l’inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità. Le misure prevedono la progressiva presa in carico della persona disabile durante l’esistenza in vita dei genitori, sono definite con il coinvolgimento dei soggetti interessati e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi e rafforzano quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili. La legge disciplina la definizione delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale ed affidate perciò al coordinamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), ossia le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a offrire. Un ruolo rilevante è svolto dal welfare locale, al quale è affidata l’erogazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità. La legge istituisce il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2016, di 38,3 milioni per il 2017 e di 56,1 milioni annui a decorrere dal 2018 che viene ripartito ripartito fra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Lo stesso decreto stabilisce i requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo. Le regioni definiscono i criteri per l’erogazione dei finanziamenti, la verifica dell’attuazione dell’attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti medesimi. La legge introduce, inoltre,  la nozione di “disabilità grave” per definire i destinatari degli interventi e individua gli obiettivi di servizio, ovvero gli interventi da effettuare con le risorse del Fondo. La legge prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge.

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