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- Emanante: Ministero del lavoro
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 45
- Data fonte: 23/02/2017
Thesaurus: Programmazione
Abstract:
Ai soli fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «Persona con disabilità grave»: persona con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata nelle modalità indicate all’art. 4 della medesima legge; b) «Persona con disabilità grave priva del sostegno familiare»: persona con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, priva di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perchè gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonchè in vista del venir meno del sostegno familiare; c) «Fondo»: il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all’art. 3 della legge n. 112 del 2016; d) «Progetto personalizzato»: il progetto individuale per la persona con disabilità di cui all’art. 14 della legge n. 328 del 2000; e) «Sostegni»: le misure, i servizi, le prestazioni e i trasferimenti individuati nel progetto personalizzato in grado di supportare il percorso di vita della persona con disabilità e la sua inclusione; f) «Budget di progetto»: la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità ed intensità nel progetto personalizzato.