Corte Costituzionale – Sentenza 7 novembre – 7 dicembre 2018, n. 232

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 49
  • Data fonte: 12/12/2018
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Assistenza e solidarietà sociale - Disciplina del congedo straordinario retribuito concesso al figlio per assistenza a genitore con grave disabilità accertata ‒ Requisito della preesistente convivenza con il disabile. - Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), art. 42, comma 5.

Abstract:

Con il presente atto la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in  presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del  padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei  parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via  prioritaria secondo l’ordine determinato dalla legge.