Corte Costituzionale – Ordinanza 19 maggio – 6 luglio 2020, n. 140

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 28
  • Data fonte: 08/07/2020
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto - Armonizzazione del trattamento economico del personale transitato nei ruoli della Regione - Rideterminazione della dotazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale e per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale della Giunta regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e del principio di eguaglianza - Manifesta inammissibilità delle questioni. - Legge della Regione Veneto 4 ottobre 2018, n. 31, artt. 1, 2, 3 e 4. - Costituzione, artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l). (T-200140)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto si dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Veneto 4 ottobre 2018, n. 31 (Armonizzazione dei fondi del personale regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), promosse dal Presidente del Consiglio  dei ministri, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e 3 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

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