Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50

  • Emanante: Governo
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 95
  • Data fonte: 24/04/2017
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il provvedimento in oggetto, la c.d. manovra d’estate “decreto-legge del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 96/2017”, si colma il vuoto normativo lasciato dai vecchi voucher, abrogati il 17 marzo 2017 con il Decreto-Legge n. 25, Con l’introduzione dell’articolo 54 – bis, scompare il voucher cartaceo, sostituito da posizioni contabili all’INPS. I committenti: famiglie, imprese, autonomi, professionisti, PA, dovranno aprire un conto dove accumulare la “provvista” per pagare le prestazioni occasionali. L’utilizzo è vietato, però, a datori di lavoro con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, imprese nell’edilizia o settori affini, appalti di opere e di servizi. Due sono le modalità disponibili: il libretto famiglia, per le persone fisiche; il contratto di prestazione occasionale, per tutti gli altri committenti. Due anche le modalità per le comunicazioni da inserire nella piattaforma dell’INPS. Per il libretto famiglia, la segnalazione va fatta non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione. Il termine è almeno un’ora prima dell’inizio per il contratto di lavoro occasionale (ad eccezione per l’agricoltura). Come nella pregressa disciplina sui voucher, i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Le misure di contrasto all’utilizzo fraudolento del lavoro occasionale che sono applicabili anche in ambito familiare sono il diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali, nonché il divieto di assumere lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato.

Con il provvedimento in oggetto, la c.d. manovra d’estate “decreto-legge del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 96/2017”, si colma il vuoto normativo lasciato dai vecchi voucher, abrogati il 17 marzo 2017 con il Decreto-Legge n. 25, Con l’introduzione dell’articolo 54 – bis, scompare il voucher cartaceo, sostituito da posizioni contabili all’INPS. I committenti: famiglie, imprese, autonomi, professionisti, PA, dovranno aprire un conto dove accumulare la “provvista” per pagare le prestazioni occasionali. L’utilizzo è vietato, però, a datori di lavoro con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, imprese nell’edilizia o settori affini, appalti di opere e di servizi. Due sono le modalità disponibili: il libretto famiglia, per le persone fisiche; il contratto di prestazione occasionale, per tutti gli altri committenti. Due anche le modalità per le comunicazioni da inserire nella piattaforma dell’INPS. Per il libretto famiglia, la segnalazione va fatta non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione. Il termine è almeno un’ora prima dell’inizio per il contratto di lavoro occasionale (ad eccezione per l’agricoltura). Come nella pregressa disciplina sui voucher, i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Le misure di contrasto all’utilizzo fraudolento del lavoro occasionale che sono applicabili anche in ambito familiare sono il diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali, nonché il divieto di assumere lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato.
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