![](https://www.inapp.gov.it/wp-content/uploads/2023/01/normestatali.webp)
- Emanante: Ministro Università e Ricerca
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 240
- Data fonte: 07/10/2021
Thesaurus: Istruzione universitaria
Abstract:
Con il presente provvedimento, le Università nella propria autonomia organizzativa e didattica, possono prevedere nel proprio statuto l’istituzione al proprio interno di scuole superiori alle quali sono ammessi gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dell’Università medesima. Il diploma acquisito al termine di un corso ordinario che rispetti i requisiti di qualità che preveda almeno 60 CFU e con durata pari a quella di un corso di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico rilasciato da una scuola è equiparato, agli effetti di legge, al Master di secondo livello di cui all’articolo 3, comma 9 del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.