Accordo 19 giugno 2003

  • Emanante: Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 1
  • Data fonte: 28/06/2003
Accordo per la realizzazione dell’anno scolastico 2003-2004 di un’offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale nelle more nell’emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53

Thesaurus: Formazione, Istruzione, Tipo di formazione, Educazione, Formazione professionale

Abstract:

 

L’Accordo quadro consente di  attivare, in via sperimentale, percorsi di istruzione e formazione professionale – rivolti alle ragazze e ai ragazzi che, concluso il primo ciclo di studi, manifestino la volontà di accedervi – caratterizzati da curricoli formativi e da modelli organizzativi volti a consolidare e ad innalzare il livello delle competenze di base, a sostenere i processi di scelta dello studente in ingresso, in itinere ed in uscita dai percorsi formativi e la sua conoscenza del mondo del lavoro. Tali percorsi sperimentali debbano essere rispondenti alle seguenti caratteristiche comuni:  avere durata almeno triennale;  contenere, con equivalente valenza formativa, discipline ed attività attinenti sia alla formazione culturale generale sia alle aree professionali interessate; consentire il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo (decisione del Consiglio 85/368/CEE).

L’Accordo quadro consente di  attivare, in via sperimentale, percorsi di istruzione e formazione professionale – rivolti alle ragazze e ai ragazzi che, concluso il primo ciclo di studi, manifestino la volontà di accedervi – caratterizzati da curricoli formativi e da modelli organizzativi volti a consolidare e ad innalzare il livello delle competenze di base, a sostenere i processi di scelta dello studente in ingresso, in itinere ed in uscita dai percorsi formativi e la sua conoscenza del mondo del lavoro. Tali percorsi sperimentali debbano essere rispondenti alle seguenti caratteristiche comuni:  avere durata almeno triennale;  contenere, con equivalente valenza formativa, discipline ed attività attinenti sia alla formazione culturale generale sia alle aree professionali interessate; consentire il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo (decisione del Consiglio 85/368/CEE).

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